Competenze

Commissione Federale di Garanzia

[1] La Commissione Federale di Garanzia, tutela l’autonomia e l’indipendenza degli Organi di giustizia e della Procura federale. Essa si compone di tre o cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti – ferma l’assenza di conflitti d’interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale – tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
[2] In alternativa alla costituzione della Commissione federale, il Consiglio federale può decidere di avvalersi della Commissione di garanzia di cui all’art. 13 ter Statuto del Coni.
[3] La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
   a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
   b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
   c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall’incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell’espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
   d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.


Componenti

Presidente

Sergio Santoro

Componenti

avv. Lucio Ghia,
dott. Giuseppe Saieva