La Corte Federale di Appello
[1] Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale Federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata innanzi alla Corte Federale di Appello.
[2] Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di Appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d’udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
[3] Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
[4] La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l’udienza di discussione, la sospensione dell’esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All’udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
[5] La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l’eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l’impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l’udienza di un termine maggiore di quindici giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
[6] Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d’ufficio, può rinnovare l’assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 98 e 99.
[7] Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l’esigenza dell’esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest’ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del comma 4, l’esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
[8] Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l’eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Ciascuna Federazione può anche prevedere che il collegio condanni il tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.
[9] Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del codice di procedura civile.
[10] La decisione della Corte Federale di Appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.