Il Giudice Sportivo Nazionale Il Giudice Sportivo Nazionale è organo monocratico di prima istanza, competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I giudici supplenti eventualmente nominati coadiuvano il Giudice Sportivo Nazionale e lo sostituiscono in caso di impedimento.

[1] Il Giudice Sportivo Nazionale provvede d’ufficio, in base alle notizie desumibili dal referto di gara o dalla relazione degli arbitri o del commissario di campo a omologare le gare dei Campionati e dei Tornei organizzati dalla FIP. Allo stesso compito provvedono, con riguardo ai Campionati e Tornei regionali, i Giudici Sportivi Territoriali. Gli atti di omologazione sono impugnabili secondo le norme del presente Regolamento. L’errore materiale in tema di omologazione è corretto, d’ufficio o su istanza di parte, entro il termine previsto per la fase di campionato ed indicato nella TABELLA D allegata.
[2] Il Giudice Sportivo Nazionale e, con riguardo ai Campionati e Tornei regionali, i Giudici Sportivi Territoriali, d’ufficio o su istanza della parte interessata, revocano i provvedimenti affetti da errore materiale o da errore sulla persona dell’autore dell’infrazione. È equiparato ad errore materiale quello indotto da erronea comunicazione da parte di un Ufficio federale. I provvedimenti di revoca sono soggetti ad impugnazione secondo le norme del presente Regolamento.
[3] Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;

b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;

c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;

d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;

e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

[4] La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.