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Corte Sportiva di Appello – Competenze

06 Marzo 2009

 

La Corte Sportiva di Appello

[1] Le pronunce del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali possono essere impugnate con reclamo alla Corte Sportiva di Appello.
[2] Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura federale; esso è depositato presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata, salvo l’adozione da parte del giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
[3] Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma; in tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
[4] Il Presidente della Corte Sportiva di Appello fissa l’udienza in camera di consiglio con provvedimento comunica senza indugio agli interessati.
[5] Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di due giorni prima dell’udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Sportiva di Appello. Entro il medesimo termine è ammesso l’intervento di altri eventuali interessati.
[6] La Corte Sportiva di Appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
[7] Innanzi alla Corte Sportiva di Appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell’atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
[8] La Corte Sportiva di Appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell’istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l’inammissibilità del reclamo decide nel merito.
[9] La decisione della Corte Sportiva di Appello, adottata entro quindici giorni dalla introduzione del reclamo, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.