Corte Federale di Appello. Le motivazioni in merito al reclamo Pallacanestro Varese
La Corte Federale di Appello
Presidente: Carlo Sica
Componenti: Gianriccardo Villoresi – Andrea Celebrano
Relatore: Carlo Sica
Con atto datato 30 marzo 2023 il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale il Sig. Marco Vittorelli, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società Pallacanestro Varese s.p.a., per violazione dell’art. 59/1b del Regolamento di Giustizia per avere sottoscritto e utilizzato, con invio alla ComTeC, la dichiarazione con la quale la società attestava di aver “ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni di qualsiasi genere nei confronti dei tesserati alla data del 30 aprile 2022”, necessaria e imprescindibile per l’ammissione al Campionato di Serie A s.s. 2022/2023; la società Pallacanestro Varese s.p.a. a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 61/1 Regolamento di Giustizia per rispondere “degli atti di frode sportiva e di illecito sportivo posti in essere dai propri dirigenti e tesserati” ed ex art. 1, comma 2, del medesimo Regolamento rispondendo le società delle violazioni commesse dai propri tesserati.
Il deferimento originava da una segnalazione in data 23.11.2022 della ComTeC, nella quale si rappresentava che era pervenuto alla Segreteria Generale della FIP un lodo BAT FIBA (BAT 799/22) con il quale la società Pallacanestro Varese s.p.a. (da ora, anche la società, Varese, l’odierna reclamante, la reclamante) veniva condannata a pagare al giocatore Milenko Tepic (da ora, anche il giocatore) la complessiva somma di €. 80.000,00, oltre interessi, costi dell’arbitrato e spese legali, per non aver ottemperato agli obblighi su di essa gravanti a seguito della stipulazione in data 23 luglio 2021 di un “Annex of the Agreement for early termination of contract”, che prevedeva la competenza del BAT per la risoluzione di eventuali controversie.
In particolare, risultava, quanto al merito della vicenda, dal BAT 799/22 che tra la società e il giocatore era stato a suo tempo stipulato un contratto di prestazione sportiva per le s.s. 2019/2020 e 2020/2021, poi risolto consensualmente in data 6 novembre 2019, e che l’”Annex” andava a disciplinare i riflessi economici di tale risoluzione riconoscendo al giocatore la somma di €. 70.000,00, da corrispondere in sette rate mensili, oltre €. 20.000,00 in caso di ritardato pagamento anche di una sola rata. Risultava, altresì, che, nella istanza di arbitrato, il giocatore aveva dichiarato di aver regolarmente ricevuto il pagamento della prima rata, cui però non ne era seguito altro, nonostante le reiterate richieste rivolte – via mail – alla società, limitate dapprima alla somma di €. 60.000,00 e poi (dal 4 marzo 2022) a quella di €. 80.000,00 (70.000,00 – 10.000,00 di prima rata pagata + 20.000,00 per omesso pagamento delle altre rate).
Quindi, in data 14 marzo 2022, il giocatore formulava la richiesta di arbitrato corrispondendo la somma prevista per l’attivazione della procedura.
Il BAT, in data 6 aprile 2022, informava le parti della nomina dell’arbitro e della fissazione di €. 4.000, per ciascuna parte a titolo di spese, contestualmente invitando la società a far avere le proprie controdeduzioni entro il 26 aprile 2022.
Il giocatore provvedeva al versamento di quanto richiesto in data 12 aprile, mentre la società rimaneva inerte, peraltro ottenendo un ulteriore termine anche per controdedurre sino 6 maggio 2022.
In data 6 maggio, la società comunicava di aver provveduto al pagamento della somma di €. 4.000,00 (effettivamente ricevute dal BAT in data 10 maggio 2022) e chiedeva il differimento del termine per le proprie controdeduzioni poi accordato sino al 29 giugno 2022.
In data 26 luglio 2022, il BAT dava atto che la società non aveva presentato controdeduzioni, invitando le parti a trattare direttamente per verificare la possibilità di risolvere la controversia.
In data 4 agosto 2022, il giocatore comunicava che non si era concretizzata la possibilità ipotizzata dal BAT.
In data 2 settembre 2022, il BAT comunicava alle parti che la società non aveva fatto pervenire proprie controdeduzioni né aveva comunicato nulla rispetto alla possibilità di risolvere la controversia e dichiarava la fase istruttoria conclusa.
Con provvedimento depositato in data 25 ottobre 2022, comunicato alla società in data 15 novembre 2022, il BAT accoglieva integralmente le domande del giocatore evidenziando (capo 4.2 – 35) che la società non aveva partecipato all’arbitrato, non rispondendo alle richieste dell’arbitro di far avere le proprie controdeduzioni ovvero di risolvere la controversia in via bonaria.
Sulla scorta di ciò, il Procuratore Federale contestava l’illecito di frode sportiva per la presentazione alla ComTeC, in fase di ammissione al Campionato 2022/2023, di una dichiarazione, richiesta dal punto 1.9 del Manuale per la concessione della Licenza Nazionale professionistica, non veridica perché omissiva del debito verso il giocatore Milenko Tepic.
Dinanzi al Tribunale Federale, la società si costituiva eccependo l’infondatezza del deferimento, incentrato sulle dichiarazioni (non credibili e smentite documentalmente) del Sig. Andrea Conti, all’epoca Direttore Generale della società sino ad ottobre 2021 e firmatario dell’”Annex” per conto della stessa e contestando integralmente la pretesa del giocatore.
In particolare, la società deduceva che l’accordo (un primo accordo di definizione economica) del novembre 2019, citato dal Conti, non è mai esistito, tanto da non esservene traccia documentale; non vi era, peraltro, alcuna ragione per riconoscere al giocatore somme a titolo indennitario, atteso che la risoluzione del 6 novembre 2019 fu dal medesimo voluta per tornare a giocare in Grecia (ove sottoscrisse un nuovo contratto in data 14 novembre 2019); il Conti aveva delega per stipulare contratti sino alla somma di €. 30.000,00, con inerente inefficacia verso al società dell’atto dal medesimo sottoscritto; nessuno in società aveva mai avuto contezza (nonostante la contraria dichiarazione del Conti) dell’”Annex”, peraltro “intestato” al Presidente Vigorelli ed al Consigliere Bulgheroni ma sottoscritto solo dal Conti; la dichiarazione del giocatore di aver ricevuto la prima rata di pagamento prevista dall’”Annex” non è veridica (ma strumentale ad imputare alla società lo stesso) anche perché di cifra diversa dal pattuito (€. 10.600,00 in luogo di €. 10.000,00) e intervenuta tra soggetti
diversi; neppure è vero che il Conti, al momento delle proprie dimissioni, consegnò l’”Annex” al CFO Giorgio Pellegatta.
Deduceva, altresì, che la dichiarazione del 30 maggio 2022 era, conseguentemente, veridica e che non vi era alcuno stato soggettivo rilevante, tantomeno doloso – come necessario -, in capo al Presidente; comunque, che il BAT era intervenuto ben dopo la dichiarazione del maggio 2022 e che, sempre al maggio 2022, il giocatore non era più un tesserato della società.
Concludeva per la reiezione del deferimento e l’assoluzione dei deferiti.
Il Tribunale Federale fissava udienza per il 13 aprile 2022, nella quale il rappresentante della Procura Federale insisteva nel deferimento chiedendo irrogarsi al Presidente Vittorelli la sanzione dell’inibizione per tre anni e alla società la sanzione della retrocessione in Serie A2 nella s.s. 2023/2024; in subordine l’applicazione di 16 punti di penalizzazione in classifica idonei a impedire la partecipazione della società ai playoff; mentre il Presidente Vittorelli e il suo legale, insistendo nelle argomentazioni dedotte negli atti difensivi, chiedevano l’assoluzione dei deferiti.
Il Tribunale Federale applicava al Sig. Marco Vittorelli la sanzione dell’inibizione per anni tre, sino al 13 aprile 2026, e alla società Pallacanestro Varese s.p.a. la sanzione della penalizzazione di 16 punti in classifica da scontarsi nell’anno sportivo 2022/2023.
Nella motivazione, depositata in data 15 aprile 2022, il Tribunale, dopo aver analiticamente ripercorso le vicende antecedenti al deferimento ed afferenti alla vicenda de qua (in particolare al procedimento dinanzi al BAT) ricordandone il prevalente rilievo documentale, la ha distinta in paragrafi a partire dalla “Responsabilità della società”.
Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto non rilevante che, al momento della dichiarazione del 30 maggio 2022, fosse pendente il procedimento arbitrale e che il lodo sia stato depositato e comunicato nell’ottobre e novembre 2022, poiché il debito della società era sorto e riconosciuto in un momento ben precedente (vuoi che si ritenga dalla sottoscrizione dell’accordo di risoluzione al pagamento della prima rata a luglio 2019, all’”Annex” di luglio 2021, alla data del 28 febbraio 2022 di mancato pagamento della penale) e che, comunque, la società avrebbe dovuto fare menzione della pendenza del procedimento arbitrale nella dichiarazione resa alla ComTeC. Infatti, a tale conclusione portano il rispetto del principio di normale diligenza e la normativa federale che (art. 21, lett. F, punto 23 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico) prevede espressamente a carico delle società il deposito della documentazione attestante la eventuale pendenza di una lite non temeraria nelle comunicazioni periodiche alla ComTeC riguardanti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai giocatori e allenatori.
Quanto alla “posizione del Sig. Andrea Conti”, il Tribunale ha ricordato le dichiarazioni rese dal Conti durante la fase istruttoria, rilevando che la società non aveva mai disconosciuto l’accordo del luglio 2021 né intrapreso alcuna azione legale nei confronti del Conti né contestato o impugnato l’”Annex” e neppure la procura rilasciata al Conti riguardante i suoi poteri di sottoscrizione di contratti. Ha, poi, riportato la dichiarazione del Conti circa la consegna, al momento delle sue dimissioni, dell’”Annex” al CFO di Varese Sig. Giorgio Pellegatta, il quale non si era presentato alle audizioni dinanzi alla Procura e del quale la società non aveva fornito, benchè richiesta, alla Procura stessa indirizzo mail o recapito telefonico.
Quanto alla “procura speciale rilasciata al Sig. Conti”, il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti in ordine alla carenza di potere in capo al Conti di sottoscrivere un contratto del valore di €. 90.000,00, con conseguente inefficacia ex art. 1398 cod. civ., regolando tale norma codicistica fattispecie diversa da quella oggetto del procedimento.
Quanto al “pagamento della prima rata d’acconto”, il Tribunale ha osservato che l’eccezione difensiva incentrata sul fatto che il pagamento era intervenuto (non tra la società e il giocatore, ma) tra il socio di maggioranza di Varese e una società in virtù di un accordo apparentemente riguardante servizi di scouting non rilevante, altrimenti non comprendendosi il fatto che il giocatore avrebbe affermato di aver ricevuto il pagamento della prima rata dell’”Annex”, in tal modo andando contro i propri interessi.
Quanto al “tesseramento di Tepic”, il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione della società, essendo evidente che l’obbligazione era sorta in costanza di tesseramento.
Quanto alla “quantificazione della pena”, il Tribunale ha ritenuto congrua la sanzione richiesta per il Presidente Vittorelli, peraltro rispondente al minimo edittale per la violazione contestata; mentre non ha accolto la richiesta principale della Procura Federale ritenendo congrua ed equilibrata la richiesta subordinata di 16 punti di penalizzazione in classifica nella s.s. 2022/2023 atta a far conseguire l’esclusione della società dalla partecipazione ai playoff.
Avverso questa decisione hanno proposto reclamo congiunto la Pallacanestro Varese s.r.l. (così mutata e, da ora, anche la società, Varese, l’odierna reclamante, la reclamante) e Sig. Marco Vittorelli evidenziando, anzitutto, che il deferimento riguardava esclusivamente, quanto alle persone, il Sig. Vittorelli e, quanto ai fatti, la dichiarazione resa alla ComTeC in data 30 maggio 2022.
I reclamanti hanno, quale primo motivo, lamentato che la contestazione di cui al deferimento era infondata alla luce della norma (definita “molto chiara nel suo tenore letterale così come nella sua ratio teleologica”) contenuta al punto 9 del Manuale per la concessione della Licenza Nazionale professionisti s.s. 2022/2023, la quale, quanto ai lodi arbitrali, prevede la considerazione, quali debiti scaduti, di quelli accertati da lodi esecutivi alla data del 30 giugno 2022, laddove il lodo riguardante il caso di specie era intervenuto in data 25 ottobre 2022 e, ad esso, Varese aveva dato immediata esecuzione. Né poteva essere seguito il ragionamento del Tribunale circa l’obbligo di dichiarare la pendenza del lodo, essendo un tale obbligo previsto da altra fonte regolamentare non pertinente rispetto a quella sul rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione ai Campionati.
Hanno, poi, eccepito che, in ogni caso (ragionando per assurdo), la somma dovuta al Tepic non avrebbe comportato la violazione dei parametri economico-finanziari richiesti dal Manuale (come da relazione del dott. Giulio Broggini allegata al reclamo), in tal modo dimostrandosi che non sussisteva l’illecito di frode sportiva atteso che, nel caso di specie, sarebbe comunque mancato l’illecito vantaggio.
I reclamanti hanno, poi, contestato, sotto vari profili, il debito sottostante perché: a) derivato esclusivamente da dichiarazioni del Tepic e del Conti; b) conseguente ad un supposto precedente accordo del 2019 di cui difetta ogni prova di esistenza, asseritamente (ma dubitativamente) sottoscritto dal Conti e non prodotto dal giocatore in sede di BAT; c) l’”Annex” risulterebbe comunque sottoscritto da soggetto privo della relativa capacità giuridica e, dunque, da un falsus procurator, con conseguente inefficacia e inopponibilità alla società; d) non sussisterebbe riconoscimento del debito verso il giocatore legato al pagamento della prima rata di luglio 2021, atteso che tale pagamento non ha riguardato le parti dell’”Annex” e che è stato strumentalmente invocato dal giocatore per cercare di dimostrare il riconoscimento dell’”Annex” da parte della società.
Quanto alla sanzione, i reclamanti hanno lamentato la atipicità della stessa come definita dal Tribunale, ritenuta da quest’ultimo aggravata dalla “lesione all’immagine del movimento cestistico nazionale”, laddove essa si presenta non proporzionata in assoluto ed anche con riferimento a quella comminata al Presidente Vigorelli, mantenuta nel minimo edittale (laddove quella a carico della società è 16 volte il minimo edittale). Mentre, quanto alla diversa motivazione in ordine alla gravità (in sé considerata) della violazione, il Tribunale non ha considerato che, da quella ipotizzata violazione, la società non avrebbe conseguito alcun vantaggio, mantenendo i requisiti economico-finanziari per l’iscrizione al Campionato. Da ultimo, i reclamanti hanno invocato l’assoluta assenza di precedenti disciplinari.
Hanno, dunque, chiesto, previa sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, il proscioglimento con revoca delle sanzioni irrogate; la riduzione delle sanzioni irrogate, con particolare riguardo a quella incidente sulla società.
Questa Corte ha provveduto a fissare l’udienza di discussione del reclamo per il giorno 26 aprile 2023, in tal modo assorbendo l’istanza di sospensione, sulla quale i reclamanti nulla hanno conseguentemente dedotto.
All’udienza del 26 aprile sono comparsi, per i reclamanti, il Sig. Marco Vigorelli e, in nome e per conto della nuova proprietà, il Sig. Luis Scola, nonché gli Avvocati Angelo Capellini, Daniele Bianchi, Giampiero Falasca e Sergio Terzaghi; per la Procura Federale l’Avv. Marta degli Esposti.
I primi si sono riportati, con ampia discussione e dissertazione, al reclamo; il rappresentante della Procura Federale, dopo aver contraddetto a tutte le argomentazioni dei reclamanti, ha insistito per le conclusioni rassegnate in primo grado.
La Corte, ritiratasi in Camera di Consiglio, ha preso anzitutto in esame la mail pervenuta alla FIP in data 23 aprile 2023 da parte del Sig. Giorgio Pellegatta con la quale il medesimo, lamentando di non aver mai ricevuto convocazioni dalla Procura Federale, si è dichiarato disponibile ad essere ascoltato.
La Corte ha ritenuto non rilevante l’audizione del Sig. Pellegatta in quanto riguardante all’evidenza la sua conoscenza o meno dell’”Annex”; circostanza non rilevante per quanto più avanti si dirà.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il reclamo sia infondato, salvo parzialmente quanto alla sanzione a carico della società, per le ragioni di seguito esposte.
Va, anzitutto, rilevato che tutte le questioni riguardanti il debito sottostante sono inammissibili e, comunque, infondate nel presente procedimento in ragione del lodo arbitrale intervenuto tra le parti. Quindi, va dato per assodato l’obbligo della società di adempiere all’”Annex” del 21 luglio 2021, indipendentemente da altre eventuali precedenti pattuizioni (esistenti o non esistenti), risultando la stessa obbligata a corrispondere al giocatore la somma di €. 80.000,00.
Quindi, tutti i motivi sollevati all’interno del terzo punto del reclamo vanno dichiarati inammissibili e, comunque, infondati perché coperti dal giudicato del lodo arbitrale.
Nondimeno, non può questa Corte fare a meno di osservare che non è rispondente alle risultanze del procedimento arbitrale che la società non fosse a conoscenza del procedimento stesso e dell’”Annex” o, comunque, che non potesse venirne a conoscenza.
Invero, in data 4 novembre 2021 (quindi, dopo le dimissioni del Conti) e poi 6 dicembre 2021 il giocatore inviò mail alla società nelle quali rappresentava che, in assenza dei pagamenti dovuti, non avrebbe che potuto attivare la procedura arbitrale. Appare, quantomeno, curioso che la società non rispose né si fece parte diligente per verificare la pretesa del giocatore. Il quale, in data 4 marzo 2022 scrisse nuovamente alla società rivendicando la somma complessiva di €. 80.000,00, tornando ad avvertire che, in assenza di pagamento entro il 10 marzo, avrebbe attivato la procedura arbitrale. Nuovamente, la società si disinteressò della richiesta, non rispondendo né pagando. E così, in data 14 marzo 2022 il giocatore attivò il procedimento arbitrale e l’arbitro, in data 5 aprile, ne diede informazione alle parti richiedendo il versamento per ciascuna di esse di un anticipo sui costi. In questa lettera, l’arbitro concesse termine sino al 26 aprile alla società per controdedurre alle richieste del giocatore. Ancor una volta la società rimase inerte; nonostante ciò, l’arbitro concesse un ulteriore termine sino al 6 maggio alla società, avvertendola che, in caso di mancate deduzioni, egli avrebbe proceduto nell’arbitrato ed emesso il lodo. E proprio il 6 maggio la società comunicò al BAT l’avvenuto pagamento dall’anticipo a proprio carico, richiedendo tuttavia un rinvio sino al 22 maggio 2022 del termine per le proprie controdeduzioni. L’arbitro, dopo aver sottoposto al giocatore la richiesta della società, in data 23 giugno concesse alla stessa un ulteriore termine sino al 29 giugno. Ma la società rimase inerte e successivamente non partecipò più alla procedura arbitrale, mai contestando la pretesa del giocatore. Così riordinato lo svolgimento dei fatti, il comportamento della società induce, sul piano logico e indiziario, a ritenere che essa era pienamente consapevole della fondatezza della pretesa del giocatore (tanto da non averla mai contestata nel merito nella sede propria della procedura arbitrale); era a conoscenza dell’”Annex” (tanto da aver accettato, sostanzialmente “al buio”, la competenza del BAT attraverso il pagamento dell’anticipo sui costi, così peraltro riconoscendo l’imputabilità giuridica dell’”Annex” ad essa società); era a conoscenza di un debito (si ripete mai contestato in sede propria) risalente al luglio 2021, sia pure con pagamento dilazionato. A ciò si aggiunga, sempre sul piano logico e indiziario, il comportamento costantemente dilatorio della società, finalizzato a non dichiarare il debito alla data del 30 maggio 2022 e ad evitare che il lodo venisse pronunciato entro il 30 giugno. Da tanto risulta, in uno a quanto più avanti si dirà, la falsità della dichiarazione oggetto di procedimento disciplinare finalizzata ad ottenere l’ammissione al Campionato di Serie A 2022/2023, con inerente, evidente frode sportiva.
Sul punto, la società, nel terzo motivo di reclamo, deduce che, anche a considerare il debito verso Tepic, in ogni caso sarebbero stati rispettati i parametri economico-finanziari previsti dal Manuale Licenze. Quindi, difetterebbe – anche ad ammettere quel debito – l’illecito vantaggio.
Il motivo non è pertinente, atteso che un requisito di ammissione riguardava il rapporto ricavi/indebitamento (punto 6); altro, diverso e autonomo requisito riguardava l’avvenuto pagamento di ogni obbligazione verso i tesserati (punto 9).
Proprio la carenza di quest’ultimo requisito è stato oggetto del deferimento.
Con il primo motivo di reclamo, la società deduce che il punto 9 del Manuale dispone che saranno considerati debiti scaduti quelli accertati da lodi esecutivi alla data del 30 giugno 2022, con un dettato che non consente alcuna diversa interpretazione. Nella specie, è pacifico che il lodo BAT è intervenuto in data 25 ottobre 2022.
Il motivo non persuade.
La disposizione invocata non può non fare riferimento alle procedure arbitrali aventi ad oggetto una res litigiosa (non a caso la norma parla di lodi aventi ad oggetto “controversie”; id est, contrasto di opinioni sostenute con ragioni proprie da ciascuna della parti ovvero la questione su cui verte la discussione delle parti contendenti in una lite giudiziaria), non al mero mancato pagamento di somme pacificamente dovute al tesserato senza alcuna contestazione da parte della società né prima del procedimento arbitrale né nella sede propria del procedimento arbitrale.
Tale mancato pagamento ha in sé natura di debito scaduto e da pagare
Del resto, se così non fosse, sarebbe sin troppo facile per le società non adempienti trovare siffatto escamotage per non onorare i debiti scaduti nelle forme e nei termini dettati dalle norme del Manuale.
Conseguentemente, la società avrebbe dovuto provvedere al pagamento del debito (come già detto mai contestato né prima né durante il procedimento arbitrale) verso il giocatore così potendo rendere la dichiarazione poi depositata ma veridica.
Infine, quanto al motivo di reclamo riguardante la sanzione, i reclamanti non colgono nel segno.
Il Tribunale non ha irrogato alcuna sanzione atipica, ma – riconosciuto l’illecito di frode sportiva (peraltro consumata) – ha sanzionato la società con la penalizzazione di punti in classifica nella corrente stagione sportiva determinandoli in 16 punti al fine di rendere efficace e afflittiva la sanzione comportante in concreto l’esclusione della società dai playoff.
Nel determinare la sanzione, il Tribunale ha applicato l’aggravante della lesione all’immagine al movimento cestistico nazionale, certamente riscontrabile nella fattispecie oggetto di procedimento nella quale una delle più prestigiose società di Serie A, conosciuta anche all’estero per le sue partecipazioni alle Coppe europee, ha ottenuto artificiosamente, con dichiarazione inveridica, il rilascio della licenza per la s.s. 2022/2023, nonchè l’aggravante della gravità del fatto chiaramente emergente dalla ricostruzione dei comportamenti tenuti dalla società.
Quanto alla determinazione delle sanzioni in esito al presente procedimento, va confermata quella irrogata al Sig. Marco Vittorelli, rispondente al minimo edittale in assenza di attenuanti, mentre (dichiarata inammissibile per carenza di reclamo la richiesta principale avanzata dalla Procura Federale) va rimodulata quella a carico della società in relazione alla classifica della Serie A alla data del 26 aprile 2023 ad evitare che essa si risolva in una sostanziale reformatio in pejus e va determinata 11 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
P.Q.M.
Visto l’art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Pall. Varese irroga alla stessa la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.
Conferma nel resto.
Dispone addebitarsi il contributo reclamo nella misura dell’80%.
Visto l’art 116, comma 8, R.G., stante la complessità delle questioni oggetto di reclamo, fissa in 10 (dieci) giorni il termine per il deposito della motivazione.